Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “S.I.M.S.”
(Società Italiana del Midollo Spinale)

DENOMINAZIONE, SEDE

Art. 1
E’ costituita un’Associazione non riconosciuta denominata Società Italiana del Midollo Spinale (S.I.M.S.) con sede legale in Firenze, già denominata Società Medica Italiana di Paraplegia (SO.M.I.PAR.).
Il trasferimento della sede legale dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione a maggioranza assoluta.

SCOPI E FINALITA’

Art. 2
La Società Italiana del Midollo Spinale (S.I.M.S.) è costituita con lo scopo di favorire, promuovere e migliorare la cura, la ricerca e la conoscenza di tutte le problematiche correlate alla lesione midollare traumatica e non
traumatica (cause, prevenzione, ricerca di base e clinica, gestione medica e chirurgica, pratica clinica, formazione, riabilitazione, reinserimento sociale) e di tutelare il riconoscimento delle competenze dei professionisti cultori
delle lesioni al midollo spinale facilitando i contatti tra di essi.

In particolare l’Associazione si propone di:

  • organizzare convegni, riunioni e conferenze tra professionisti operanti nel campo della cura delle persone con lesione midollare;
  • promuovere ed organizzare corsi di istruzione ed aggiornamento ed incrementare gli studi e le ricerche specialistiche a livello nazionale ed internazionale;
  • collaborare sul piano legislativo e normativo nazionale e locale, a tutte le iniziative che interessano, nell’ambito della medicina pubblica e privata, la cura e la riabilitazione delle persone con lesione midollare;
  • promuovere, coordinare ed assistere iniziative editoriali periodiche e saltuarie di interesse statutario;
  • stabilire contatti con Società Scientifiche ed Associazioni Nazionali ed Internazionali che abbiano analoghe finalità.

Tutta l’attività scientifica svolta nell’ambito dei propri scopi statutari sarà oggetto di divulgazione e pubblicazione, sia nei confronti degli Associati che dei terzi, attraverso l’utilizzo del sito web che sarà, per tale scopo,
costantemente aggiornato.
L’Associazione è apolitica ed aconfessionale. L’Associazione, dotata di autonomia patrimoniale ed indipendenza da terzi , non esercita alcuna attività imprenditoriale, non ha scopi di lucro ed è inoltre esclusa dalle sue
finalità qualsiasi attività commerciale abituale ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
L’Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli Associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art.3
Sono organi ufficiali dell’Associazione:
- L’assemblea generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Comitato Tecnico Scientifico.


Sono eleggibili alle cariche sociali solamente coloro i quali non abbiano riportato sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività svolta dall’Associazione.
Gli Associati candidati prescelti alle cariche sociali, al fine di prevenire eventuali e potenziali conflitti di interesse, non devono esercitare in proprio alcuna attività imprenditoriale o di partecipazione ad essa.
Ad eccezione degli incarichi professionali conferiti a qualsiasi titolo a soggetti esterni all’Associazione, è espressamente esclusa per gli Associati ogni retribuzione per lo svolgimento di cariche sociali.
La domanda di iscrizione quale socio dovrà essere indirizzata al Segretario dell'associazione, corredata da un breve curriculum vitae e dalla presentazione di almeno due soci ordinari. La domanda sarà esaminata dal Consiglio Direttivo che proporrà l’eventuale ammissione all’assemblea dei soci che ne ratificherà l’iscrizione. Nel periodo che intercorre tra l’accettazione da parte del Consiglio Direttivo e la ratifica dell’Assemblea dei soci, l’aspirante, sarà considerato socio ordinario sub judice non avente diritto a voto.
Possono diventare soci ordinari tutti i professionisti a vario titolo dedicati alla cura, assistenza, riabilitazione e inclusione sociale delle persone con lesione midollare, nonchè alla prevenzione e ricerca, che hanno interesse a partecipare all’attività della società e a condividerne gli scopi e le modalità di attuazione, purché essi appartengano alla specifica categoria degli operatori professionali dediti alla cura, alla ricerca e alla conoscenza di tutte le problematiche correlate alla lesione midollare traumatica e non traumatica ovvero che esercitino, anche se non in esclusiva, la specifica attività che l’Associazione rappresenta, che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero - professionale ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'associazione rappresenta.

GLI ASSOCIATI

Art. 4
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) soci ordinari
b) soci onorari
c) soci sostenitori


Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di socio onorario a studiosi italiani o stranieri particolarmente qualificati.
Su delibera del Consiglio Direttivo acquistano la qualifica di soci sostenitori coloro (persone, società od enti) che sostengono sul piano economico e/o scientifico l'associazione.

Art. 5
I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
Il socio ordinario che per due anni consecutivi, nonostante sollecito, non abbia versato la quota sociale, viene considerato dimissionario.
I soci che intendono altrimenti dimettersi dovranno indirizzare le loro dimissioni al Segretario dell'associazione.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 6
L’assemblea è composta dai soci ordinari ed è sovrana. Hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con le quote sociali. Essa viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed almeno ogni
due anni per tenere un consuntivo delle attività scientifiche svolte dai soci e per un riesame delle nuove acquisizioni in tema di lesione midollare in campo nazionale ed internazionale. Le adunanze dell’ assemblea sono
valide in prima convocazione quando sia intervenuto almeno un terzo dei soci ordinari. Si intenderà comunque valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.
Essa può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Presidente o su richiesta scritta di almeno un quarto dei soci.
L’Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente data, luogo ora e ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della riunione, tramite lettera, telefax, e-mail o altro mezzo di comunicazione
legalmente riconosciuto che consenta la prova dell’invio. Il recapito degli Associati è quello che risulta dal relativo libro; è obbligo dell’Associato comunicare ogni variazione alla Segreteria della Società.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 7
I compiti dell’assemblea ordinaria sono:
1. Eleggere ogni 3 (tre) anni un Consiglio Direttivo composto da 9 (nove) membri;
2. approvare i bilanci consuntivi e i bilanci preventivi;
3. discutere ed approvare regolamenti interni relativi ai diritti e doveri dei soci;
4. approvare o respingere le proposte del Consiglio Direttivo in merito alle quote sociali;
5. proporre e votare gli argomenti per i congressi nazionali;
6. apportare modifiche al presente statuto per le quali sarà tuttavia necessaria la presenza, anche per delega, di almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) di essi;
7. Nominare il Collegio dei Probiviri.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. L’elezione del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto mediante votazione su schede elettorali numerate e non identificabili consegnate ai costituenti il comitato promotore dell’ Associazione stessa durante un’apposita convocazione.
Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soci aventi diritto al voto in assemblea la cui ammissione sia stata ratificata almeno dall'assemblea precedente.
Per l’elezione del Consiglio Direttivo le schede saranno distribuite durante un’assemblea ai soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale, la cui ammissione sia stata ratificata almeno dall'assemblea precedente, allo scadere del triennio del Consiglio Direttivo in carica. E’ prevista la votazione per delega (massimo due deleghe per socio).

Art. 9
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno 3 (tre) volte l’anno, delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri o un quarto dei soci.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano, per legge o per statuto, devoluti all’Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo procede all’elezione del Presidente dell’Associazione (a maggioranza assoluta) e nomina, con le stesse modalità, tra i suoi componenti un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, il Collegio dei
Probiviri ed il Comitato Tecnico Scientifico.
Il Consiglio Direttivo può nominare alcuni membri scelti tra i soci ordinari o onorari con incarichi specifici (come segretari di sezione, coordinatori di commissioni) che possono essere convocati, secondo necessità, durante le
riunioni ufficiali del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. L’assemblea dei soci ratificherà gli incarichi attribuiti dal Consiglio Direttivo che cesseranno alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li aveva nominati. È piena facoltà del Consiglio Direttivo sospendere tali incarichi, in qualsiasi momento o sostituire i soci incaricati; tali decisioni verranno successivamente ratificate dall’assemblea dei soci.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, allo scadere del mandato, rimane in carica per il triennio successivo, in qualità di Past President (senza diritto di voto).
Il Presidente del Consiglio Direttivo decide sull’organizzazione scientifica dei Corsi e dei congressi (come da regolamento), propone l’ammontare delle quote sociali. Il Presidente del Consiglio Direttivo dirige l’attività
culturale dell’ Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo elabora e propone eventuali modifiche al regolamento dell'associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, sulla base delle delibere del proprio Consiglio in linea con le direttive dell’Assemblea dei Soci, gestisce il patrimonio dell’Associazione e ne è responsabile; egli provvede, di concerto con il Consiglio Direttivo, a redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 11
L’Assemblea elegge, a scrutinio segreto, tra gli Associati, il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri. Il Collegio al proprio interno nominerà a maggioranza il Presidente ed il Segretario. I Probiviri durano in carica 3
(tre) anni e sono rieleggibili una sola volta.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
a) garantire l’applicazione dello Statuto e del suo regolamento;
b) dirimere le controversie fra i soci e fra questi e l'associazione;
c) esaminare in via preliminare i ricorsi presentati da iscritti o organi associativi; successivamente, presi i contatti con il Consiglio Direttivo, procedere, dapprima in via istruttoria e quindi decisionale, per i seguenti
motivi:
- mancata applicazione delle norme dettate dallo statuto e dal suo regolamento da parte di un organo sociale;
- convocazione e svolgimento delle assemblee senza il rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Le riunioni sono convocate dal Presidente. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide solo in presenza della totalità dei suoi membri.
Le decisioni vengono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I Probiviri partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 12
Il Comitato tecnico-scientifico coadiuva il Presidente in materia di ricerca, aggiornamento tecnico-scientifico e formazione nel campo delle lesioni midollari. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico sono proposti e nominati dal Consiglio Direttivo sulle base dei progetti e attività identificati dal Consiglio Direttivo e ad esso demandati. La durata dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico corrisponde al/ai progetto/i per cui sono stati nominati dal Consiglio Direttivo e decadono al termine del/i progetto/i.
Possono essere nominati più componenti del Comitato Tecnico Scientifico in base alla numerosità dei progetti e attività decise dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Tecnico Scientifico attua la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell’Associazione, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 13
Il patrimonio sociale è formato da:
a) beni mobili ed immobili, libri, documenti, fotografie, materiale scientifico che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione e che siano destinati al patrimonio della stessa;
b) quote sociali annuali;
c) eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento della Associazione;
d) contributi e versamenti volontari degli Associati;
e) contributi ed elargizioni liberali di Enti Pubblici, Enti locali, Istituti di Credito, Enti ed organismi pubblici e privati e di persone fisiche e giuridiche in genere;
f) eventuali donazioni, legati, lasciti, elargizioni e sovvenzioni;
g) eventuali entrate o proventi di gestione per servizi prestati dall’Associazione, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali;
h) ogni qualunque altra entrata acquisita in ottemperanza con gli scopi dell’Associazione e secondo le modalità consentite dal presente statuto.

Gli Associati non possono pretendere la divisione del patrimonio né la restituzione delle quote sociali versate.

Art. 14
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centocinquanta giorni dalla chiusura del periodo verranno predisposti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo periodo.
I predetti documenti, nonché l’elenco degli incarichi retribuiti, saranno pubblicati nel sito web dell’Associazione.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 15
Qualunque controversia, compromettibile per Legge, dovesse insorgere tra gli Associati, tra essi e l’Associazione e tra questa ed i membri del Consiglio Direttivo o il liquidatore, oppure tra i componenti del Consiglio Direttivo,
verrà deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi, uno ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per la sede della Associazione.
La controversia, per accordo delle parti, potrà essere risolta con decisione inappellabile del Collegio dei Probiviri.
Gli arbitri giudicheranno “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 16
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
La deliberazione che determina lo scioglimento dell'associazione dovrà essere assunta con la presenza di almeno l’80% (ottanta per cento) dei soci ordinari e dovrà essere assunta a maggioranza assoluta dei 3/4 (tre quarti)
dei votanti.
L’Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e la devoluzione delle attività dell'associazione stessa secondo gli obblighi di legge.

Art. 17
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del regolamento interno, del Codice Civile e le Leggi speciali vigenti per le Associazioni non riconosciute.